Alessano-Salve: respinto il ricorso. Confermato il risultato di 1-4 - I AM CALCIO LECCE


Alessano-Salve: respinto il ricorso. Confermato il risultato di 1-4

Giudice Sportivo
Giudice Sportivo
LecceSeconda Categoria Girone C

Il giudice sportivo ha respinto il reclamo dell'Alessano in merito alla partita contro il Salve giocata il 29 ottobre 2017. Confermato così il risultato maturato sul campo di 1-4. Ecco la delibera del giudice sportivo:

"GARA DEL 29/10/2017 ALESSANO - SALVE

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato

- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la società ASD ALESSANO adiva questo GS avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando a carico della società FCD SALVE la violazione delle disposizioni relative al titolo 1 BIS del CGS e precisamente dell'art. 1 BIS, chiedendo la perdita della gara a carico della controparte;

- che la reclamante evidenziava che la società FCD SALVE avesse impiegato calciatori in posizione irregolare, poichè non indicati in distinta, e precisamente al 14º minuto del 2º tempo entrava in campo il nº 7 (non indicato in distinta) al posto del nº 8, al 19º minuto del 2º tempo entrava in campo il nº 44 (non indicato in distinta) al posto del nº 2, al 39º minuto del 2º tempo entrava in campo il nº 63 (non indicato in distinta) al posto del nº 22, al 43º minuto del 2º tempo entrava in campo il nº 28 (non indicato in distinta) al posto del nº 9;

- che dall'analisi del referto arbitrale e dal supplemento di rapporto reso dal Direttore di Gara in data 14/11/2017 è emersa l'infondatezza del contenuto del reclamo, per cui i calciatori innanzi indicati erano regolarmente riportati nella distinta consegnata al direttore di gara;

- che dal supplemento di rapporto è emerso che durante il riconoscimento la società FCD SALVE provvedeva a redigere nº 4 copie di distinta gara, di cui nº 3 corrette a penna mentre quella non corretta veniva erroneamente consegnata dal direttore di gara alla società ASD ALESSANO;

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla società ASD ALESSANO;

- di confermare il risultato conseguito sul campo, ovvero di 1 - 4 in favore della società FCD SALVE;

- di non addebitare la tassa reclamo sul conto della ricorrente, stante la consegna della distinta errata da parte del direttore di gara".

Matteo Pagano

Seconda Categoria Girone C

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